Art. 4
In vigore dal 24 gen 1973
All'onere di lire 4.462.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente per gli anni finanziari 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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