Convenzione

Art. 22

In vigore dal 23 gen 1973
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente Convenzione non sono tassabili che in detto Stato contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo