Convenzione
Art. 22
22 / 29In vigore dal 23 gen 1973
Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente Convenzione non sono tassabili che in detto Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-22