Convenzione

Art. 17

In vigore dal 23 gen 1973
Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli atleti ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. Nonostante quanto disposto dalla presente Convenzione, se le prestazioni di un professionista dello spettacolo o di un atleta citati nel paragrafo sono forniti in uno Stato contraente da una impresa dell'altro Stato contraente, gli utili realizzati da detta impresa per tali prestazioni sono tassabili nel detto primo Stato contraente se il professionista dello spettacolo o l'atleta che esegue dette prestazioni controlla, direttamente o indirettamente, la predetta impresa.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969. — Testo vigente | Portale Normativo