Convenzione
Art. 13
In vigore dal 23 gen 1973
Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo dell', sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi dai beni immobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni diversi dai beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato contraente.
Tuttavia, gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di navi e aeromobili operanti in traffico internazionale e di beni diversi dai beni immobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili non sono tassabili che in detto Stato contraente.
Gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi e non sono tassabili che in detto Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-13