Convenzione

Art. 10

In vigore dal 23 gen 1973
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere: (a) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili; (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle "quote minerarie", dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è residente la società distributrice. Le disposizioni dei paragrafi e non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega, effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato contraente, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato contraente,
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-10

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