Convenzione

Art. 18

In vigore dal 23 gen 1973
Salve le disposizioni del paragrafo dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un precedente impiego non sono tassabili che in questo Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969. — Testo vigente | Portale Normativo