Convenzione
Art. 21
In vigore dal 23 gen 1973
Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori del detto altro Stato contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-21