Convenzione

Art. 25

In vigore dal 23 gen 1973
Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione di detti Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente. Detta Autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-25

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969. — Testo vigente | Portale Normativo