Convenzione
Art. 26
In vigore dal 23 gen 1973
Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone o ad Autorità diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
In nessun caso le disposizioni del paragrafo possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo: (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi o a quelle dell'altro Stato contraente;
(b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
(c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-26