Art. 2

In vigore dal 23 gen 1973
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con protocollo e scambio di note, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformalità all' della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-rd-2

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