Convenzione

Art. 28

In vigore dal 23 gen 1973
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà effetto con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-28

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