Convenzione

Art. 27

In vigore dal 23 gen 1973
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969. — Testo vigente | Portale Normativo