Convenzione
Art. 27
In vigore dal 23 gen 1973
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-27