Art. 1
In vigore dal 23 gen 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.
Storico versioni
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