Art. 1

In vigore dal 23 gen 1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo