Convenzione

Art. 1

In vigore dal 23 gen 1973
ALLEGATO CONVENZIONE TRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, Desiderando stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto segue: La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969. — Testo vigente | Portale Normativo