Convenzione
Art. 1
In vigore dal 23 gen 1973
ALLEGATO
CONVENZIONE TRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone,
Desiderando stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,
Hanno convenuto quanto segue:
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-1