Convenzione
Art. 3
In vigore dal 23 gen 1973
Ai fini della presente Costituzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
(a) il termine "Giappone", quando è usato in senso geografico, designa tutto il territorio nel quale sono in vigore le leggi fiscali giapponesi;
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'Italia oppure il Giappone, come il contesto richiede;
(d) il termine "imposta" designa l'imposta italiana o l'imposta giapponese, come il contesto richiede;
(e) il termine "persona" comprende le società ed ogni altra associazione di persone;
(f) il termine "società" designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;
(g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(h) il termine "nazionali" designa:
(i) per quanto concerne il Giappone: ogni persona fisica in possesso della nazionalità giapponese ed ogni persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge giapponese ed ogni ente sprovvisto della personalità giuridica che è considerato come persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge giapponese ai fini dell'imposta giapponese;
(ii) per quanto concerne l'Italia: ogni persona fisica in possesso della nazionalità italiana ed ogni persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge italiana ed ogni ente sprovvisto di personalità giuridica che è considerato ai fini dell'imposta italiana come persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge italiana oppure come persona fisica in possesso della nazionalità italiana;
(i) l'espressione "autorità competente" con riferimento ad uno Stato contraente designa il Ministro delle finanze di tale Stato contraente od un suo rappresentante autorizzato.
Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione in uno Stato contraente le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.
Storico versioni
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