Convenzione
Art. 7
In vigore dal 23 gen 1973
Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove. Se uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare in base a tale riparto secondo la prassi; il metodo di riparto adottato dovrà, tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa stabile organizzazione effettuato per l'impresa.
Ai fini dei paragrafi precedenti del presente articolo gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
Se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-7