Convenzione

Art. 4

In vigore dal 23 gen 1973
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Quando in base alle disposizioni del paragrafo, una persona è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti determineranno di comune accordo lo Stato contraente di cui detta persona dovrà essere considerata residente ai fini della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-4

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