Convenzione
Art. 4
In vigore dal 23 gen 1973
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Quando in base alle disposizioni del paragrafo, una persona è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti determineranno di comune accordo lo Stato contraente di cui detta persona dovrà essere considerata residente ai fini della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-4