Convenzione

Art. 2

In vigore dal 23 gen 1973
Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono: (a) in Giappone: (i) l'imposta sul reddito (the income fax); (ii) l'imposta sulle società (the corporation tax); (iii) le imposte locali sui residenti (the local inhabitant taxes); (qui di seguito indicate quali "imposta giapponese"); (b) in Italia: (i) l'imposta sul reddito dei terreni; (ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati; (iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (iv) l'imposta sul reddito agrario; (v) l'imposta complementare progressiva sul reddito; (vi) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio; (vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società; e (viii) l'imposta di famiglia; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta, o in sostituzione, di quelle elencate nel paragrafo precedente. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo successivo a tali modifiche.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-2

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