Convenzione
Art. 2
In vigore dal 23 gen 1973
Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono:
(a) in Giappone:
(i) l'imposta sul reddito (the income fax);
(ii) l'imposta sulle società (the corporation tax);
(iii) le imposte locali sui residenti (the local inhabitant taxes);
(qui di seguito indicate quali "imposta giapponese");
(b) in Italia:
(i) l'imposta sul reddito dei terreni;
(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
(iv) l'imposta sul reddito agrario;
(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
(vi) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
(vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società; e (viii) l'imposta di famiglia;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta, o in sostituzione, di quelle elencate nel paragrafo precedente. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo successivo a tali modifiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-2