Convenzione
Art. 6
In vigore dal 23 gen 1973
I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà immobiliare, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili.
Le disposizioni dei paragrafi e si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-6