Convenzione
Art. 20
In vigore dal 23 gen 1973
I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto. Primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;855#art-c-20