Convenzione
Art. VIII
In vigore dal 28 ott 1971
Articolo VIII
1. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data in cui sarà stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.
2. Nei confronti degli Stati che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dal deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
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