Convenzione
Art. V
In vigore dal 28 ott 1971
Articolo V
Ciascuno Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente all'° e 2° comma, o agli articoli III, IV e V della presente Convenzione, può, in qualsiasi momento, revocarla con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi. Questa revoca sortirà effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi avrà ricevuto la notificazione; in caso di dichiarazione resa in conformità all'art. II, 1° comma, detta revoca, dal momento in cui acquisterà efficacia, renderà caduca ogni dichiarazione reciproca resa da un altro Stato.
Storico versioni
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