Convenzione
Art. IX
In vigore dal 28 ott 1971
Articolo IX
Ciascuno Stato applicherà le disposizioni che saranno state introdotte nella sua legislazione in virtù della presente Convenzione alle proposte, risposte e accettazioni alle quali si applica la legge uniforme e che siano state fatte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.
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