Convenzione

Art. IX

In vigore dal 28 ott 1971
Articolo IX Ciascuno Stato applicherà le disposizioni che saranno state introdotte nella sua legislazione in virtù della presente Convenzione alle proposte, risposte e accettazioni alle quali si applica la legge uniforme e che siano state fatte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-c-ix

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo