Art. IX
Convenzione

Art. IX

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In vigore dal 28 ott 1971
Articolo IX Ciascuno Stato applicherà le disposizioni che saranno state introdotte nella sua legislazione in virtù della presente Convenzione alle proposte, risposte e accettazioni alle quali si applica la legge uniforme e che siano state fatte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.
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