Convenzione
Art. X
In vigore dal 28 ott 1971
Articolo X
1. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione mediante atto notificato a tale effetto al Governo dei Paesi Bassi.
2. La denuncia avrà effetto dopo dodici mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi ne avrà ricevuto la notificazione.
Storico versioni
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