Convenzione

Art. XI

In vigore dal 28 ott 1971
Articolo XI 1. Ciascuno Stato potrà, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, e in qualsiasi momento successivo, dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, che la presente Convenzione si applicherà a tutti i territori dei quali esso cura le relazioni internazionali o a parte di essi. Tale dichiarazione avrà effetto dopo sei mesi dalla data alla quale il Governo dei Paesi Bassi ne avrà ricevuto la notificazione o, se allo spirare di tale termine la Convenzione non sarà ancora entrata in vigore, dalla data dell'entrata in vigore della medesima. 2. Ciascuno Stato contraente che abbia reso una dichiarazione in conformità al comma precedente, potrà, a sensi dell'art. X, denunciare la Convenzione per quanto riguarda tutti i territori interessati o parte di essi.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-c-xi

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