Convenzione
Art. VI
In vigore dal 28 ott 1971
Articolo VI
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Conferenza dell'Aja del 1964 sull'unificazione dei diritti in materia di vendita internazionale, sino al 31 dicembre 1965.
2. La presente Convenzione sarà ratificata.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-c-vi