Convenzione

Art. VI

In vigore dal 28 ott 1971
Articolo VI 1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Conferenza dell'Aja del 1964 sull'unificazione dei diritti in materia di vendita internazionale, sino al 31 dicembre 1965. 2. La presente Convenzione sarà ratificata. 3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.
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Art. VI Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. — Testo vigente | Portale Normativo