Convenzione
Art. I
In vigore dal 28 ott 1971
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, e cioè i testi francese e inglese qui sopra riportati.
Convenzione relativa alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali.
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderosi di instaurare una legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali,
Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione e si sono accordati sulle seguenti disposizioni:
Articolo I
1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna a introdurre nella propria legislazione, conformemente al proprio ordinamento costituzionale, non oltre la data della entrata in vigore nei suoi riguardi della presente Convenzione, la Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali (qui appresso denominata "legge uniforme") allegata alla presente Convenzione.
2. Ciascuno degli Stati contraenti potrà introdurre la legge uniforme nella propria legislazione sia nel testo autentico sia tradotta nella propria, o nelle proprie lingue ufficiali.
3. Ciascuno Stato contraente che è anche Stato contraente della Convenzione relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, è tenuto ad introdurre nella propria legislazione gli articoli enunciati nell'allegato II della presente Convenzione in luogo degli figuranti nell'allegato I della medesima.
4. Ciascuno degli Stati contraenti è tenuto a comunicare al Governo dei Paesi Bassi i testi che, in applicazione della presente Convenzione, saranno stati introdotti nella propria legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-c-i