Convenzione
Art. III
In vigore dal 28 ott 1971
Articolo III
In deroga all' della legge uniforme, ciascuno degli Stati contraenti può dichiarare, mediante atto da notificarsi al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, che esso non applicherà la legge uniforme che nel caso in cui le parti del contratto di vendita abbiano il centro dei loro affari, o, in difetto di questo, la loro residenza abituale nel territorio di diversi Stati contraenti, e inserire, in conseguenza, la parola "contraenti" dopo la parola "Stati" là dove quest'ultima figura per la prima volta al 1° comma dell' della legge uniforme.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-c-iii