Convenzione

Art. XIII

In vigore dal 28 ott 1971
Articolo XIII Il Governo dei Paesi Bassi notificherà agli Stati firmatari e aderenti ed all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato: a) le comunicazioni ricevute ai sensi del 4° comma dell'art. I; b) le dichiarazioni e le notificazioni fatte ai sensi degli articoli II, III, IV e V; c) e ratifiche e adesioni ai sensi degli articoli VI e VII; d) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'art. VIII; e) le denunzie ricevute ai sensi dell'art. X; f) le notificazioni ricevute ai sensi dell'art. XI. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA all'Aja, il primo luglio 1964, nella lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. L'originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Governo dei Paesi Bassi che ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti e all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.
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