Convenzione
Art. XIII
13 / 129In vigore dal 28 ott 1971
Articolo XIII
Il Governo dei Paesi Bassi notificherà agli Stati firmatari e aderenti ed all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato:
a) le comunicazioni ricevute ai sensi del 4° comma dell'art. I;
b) le dichiarazioni e le notificazioni fatte ai sensi degli
articoli II, III, IV e V;
c) e ratifiche e adesioni ai sensi degli articoli VI e VII;
d) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione ai
sensi dell'art. VIII;
e) le denunzie ricevute ai sensi dell'art. X;
f) le notificazioni ricevute ai sensi dell'art. XI.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA all'Aja, il primo luglio 1964, nella lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
L'originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Governo dei Paesi Bassi che ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti e all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;816#art-c-xiii