Art. VIII
Convenzione

Art. VIII

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In vigore dal 28 ott 1971
Articolo VIII 1. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data in cui sarà stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione. 2. Nei confronti degli Stati che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dal deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.
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