Convenzione
Art. VIII
8 / 129In vigore dal 28 ott 1971
Articolo VIII
1. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dalla data in cui sarà stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.
2. Nei confronti degli Stati che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore dopo sei mesi dal deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni
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