Prtotocollo n. 8
Art. 6
In vigore dal 12 gen 1971
In caso d'impedimento di un giudice questi è sostituito a titolo temporaneo dal supplente, alle condizioni in cui all', terzo comma; qualora anche quest'ultimo sia impedito, la sostituzione è garantita alle stesse condizioni dal supplente dell'altro giudice, nominato su proposta delle stesse autorità.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-6-2