Art. 6
Prtotocollo n. 8

Art. 6

105 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
In caso d'impedimento di un giudice questi è sostituito a titolo temporaneo dal supplente, alle condizioni in cui all', terzo comma; qualora anche quest'ultimo sia impedito, la sostituzione è garantita alle stesse condizioni dal supplente dell'altro giudice, nominato su proposta delle stesse autorità.
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