Prtotocollo n. 8

Art. 5

In vigore dal 12 gen 1971
Qualora, per un motivo particolare, uno dei membri della Corte reputi di non dover intervenire nella decisione di una causa determinata, ne informa la Corte che delibera in materia. Qualora il Presidente reputi che un giudice della Corte non debba, per un motivo particolare, intervenire nella decisione di una causa determinata, interpella in proposito la Corte che delibera in materia.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-5-2

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo