Prtotocollo n. 8

Art. 4

In vigore dal 12 gen 1971
Il Presidente della Corte è nominato per la durata della Convenzione. In caso di morte o dimissioni del Presidente, la Corte ne informa il Consiglio di Associazione che procede senza indugio alla nomina di un nuovo Presidente. In caso di dimissioni, il Presidente rimane in carica fino alla nomina del successore.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-4-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo