Prtotocollo n. 7
Art. 2
In vigore dal 12 gen 1971
La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto definita all' è il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in questa unità di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di tale moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale.
In mancanza di parità dichiarata o qualora nei pagamenti correnti si applichino corsi che si discostano dalla parità di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parità della moneta sarà calcolato in base al tasso di cambio applicato, per i pagamenti correnti nello Stato membro alla data del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro e in base alla parità di tale moneta convertibile dichiarata al Fondo monetario.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-2-5