Prtotocollo n. 6
Art. 19
In vigore dal 12 gen 1971
Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio o del Comitato di Associazione quando all'ordine del giorno figurano punti inerenti ai settori che riguardano la Banca stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-19