Prtotocollo n. 6

Art. 17

In vigore dal 12 gen 1971
1. Le autorità competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro governo e finanziati dalla Comunità. Inoltre, gli organismi regionali o interstatali e le imprese sono responsabili, per quanto li riguarda, dell'esecuzione dei progetti da essi presentati. 2. I governi degli Stati associati e, se del caso, gli istituti o altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati, sono responsabili dell'esecuzione delle azioni di cooperazione tecnica presentate dai governi.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo