Prtotocollo n. 6
Art. 13
In vigore dal 12 gen 1971
1. Gli aiuti finanziari possono essere utilizzati a copertura di spese per importazioni, nonché spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati.
2. Essi non possono essere utilizzati a copertura delle spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-13