Prtotocollo n. 6
Art. 10
In vigore dal 12 gen 1971
Le domande relative all'aiuto di cui all' della Convenzione, presentate alla Comunità, sono corredate dei dati economici e finanziari utili per valutare le conseguenze risultanti per l'economia dello Stato interessato dalle difficoltà particolari e straordinarie che possono motivare la concessione dell'aiuto eccezionale della Comunità.
In particolare, quando le difficoltà derivano da un crollo dei prezzi mondiali, l'aiuto chiesto è concesso tenendo conto dell'importanza che il prodotto o i prodotti in questione hanno per l'economia dello Stato interessato, nonché della situazione economica di detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-10