Prtotocollo n. 6

Art. 7

In vigore dal 12 gen 1971
1. I prestiti a condizioni speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti di investimento di interesse generale per l'economia dello Stato associato sul cui territorio essi sono realizzati, nella misura in cui la redditività finanziaria dei progetti e la capacità di indebitamento dello Stato associato interessato permettono tale finanziamento. 2. Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e il loro ammortamento può essere differito per un periodo massimo di 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi. 3. La Comunità stabilisce le modalità per la concessione dei prestiti nonché le modalità d'esecuzione e di recupero degli stessi.
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Art. 7 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo