Prtotocollo n. 6

Art. 4

In vigore dal 12 gen 1971
Gli aiuti alla commercializzazione e alla promozione delle vendite, previsti all' della Convenzione, hanno lo scopo di: a) migliorare le strutture e i metodi di lavoro degli organismi, dei servizi o delle imprese che concorrono allo sviluppo del commercio estero degli Stati associati o di favorire la creazione di tali organismi, servizi o imprese; b) favorire la partecipazione degli Stati associati a fiere ed esposizioni commerciali di carattere internazionale; c) formare tecnici del commercio estero e della promozione delle vendite; d) procedere a studi ed indagini di mercato e favorire il loro sfruttamento; e) migliorare l'informazione nella Comunità e negli Stati associati per lo sviluppo degli scambi commerciali.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-4-3

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo