Prtotocollo n. 6
Art. 4
In vigore dal 12 gen 1971
Gli aiuti alla commercializzazione e alla promozione delle vendite, previsti all' della Convenzione, hanno lo scopo di:
a) migliorare le strutture e i metodi di lavoro degli organismi, dei servizi o delle imprese che concorrono allo sviluppo del commercio estero degli Stati associati o di favorire la creazione di tali organismi, servizi o imprese;
b) favorire la partecipazione degli Stati associati a fiere ed esposizioni commerciali di carattere internazionale;
c) formare tecnici del commercio estero e della promozione delle vendite;
d) procedere a studi ed indagini di mercato e favorire il loro sfruttamento;
e) migliorare l'informazione nella Comunità e negli Stati associati per lo sviluppo degli scambi commerciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-4-3