Prtotocollo n. 6

Art. 6

In vigore dal 12 gen 1971
I prestiti per il finanziamento di progetti d'investimenti economici sono concessi direttamente al beneficiario o eventualmente tramite lo Stato interessato, oppure tramite un organismo nazionale o multinazionale di finanziamento dello sviluppo che assume il ruolo di intermediario finanziario. Le condizioni e le modalità di concessione da parte del mutuatario intermedio di questi prestiti al beneficiario finale sono adottate contemporaneamente e di comune accordo tra il mutuatario intermedio e le istituzioni comunitarie competenti per la concessione del prestito.
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Art. 6 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo