Prtotocollo n. 6
Art. 6
83 / 163In vigore dal 12 gen 1971
I prestiti per il finanziamento di progetti d'investimenti economici sono concessi direttamente al beneficiario o eventualmente tramite lo Stato interessato, oppure tramite un organismo nazionale o multinazionale di finanziamento dello sviluppo che assume il ruolo di intermediario finanziario.
Le condizioni e le modalità di concessione da parte del mutuatario intermedio di questi prestiti al beneficiario finale sono adottate contemporaneamente e di comune accordo tra il mutuatario intermedio e le istituzioni comunitarie competenti per la concessione del prestito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-6