Prtotocollo n. 6
Art. 2
In vigore dal 12 gen 1971
La cooperazione tecnica connessa agli investimenti, prevista all' della Convenzione, comprende in particolare:
a) la programmazione e gli studi speciali e regionali di sviluppo;
b) gli studi tecnici, economici e commerciali, nonché le ricerche e le prospezioni necessari per mettere a punto i progetti;
c) l'aiuto alla preparazione dei fascicoli;
d) l'aiuto all'esecuzione e alla sorveglianza dei lavori;
e) l'aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature, che comporta nella misura necessaria la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione dell'investimento e delle attrezzature;
f) l'assunzione a carico temporanea dei tecnici e la fornitura dei beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto di investimento.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-2-4