Prtotocollo n. 3Titolo V

Art. 4

In vigore dal 12 gen 1971
Quando lo smercio di un prodotto determinato incontra difficoltà sul mercato interno di uno Stato associato, tale Stato può, in deroga all' e previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione, sospendere le importazioni di tale prodotto per una durata limitata, da determinare caso per caso, purchè esso dimostri l'esistenza di tale difficoltà e fornisca tutti i chiarimenti necessari per valutare la necessità di vietare le importazioni.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-4-2

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