Prtotocollo n. 6
Art. 1
In vigore dal 12 gen 1971
PROTOCOLLO N. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunità
Le Alte Parti contraenti,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Gli investimenti previsti all' della Convenzione comprendono:
a) investimenti direttamente produttivi, in particolare nei settori industriale e turistico;
b) azioni di sviluppo che interessano l'economia rurale, in particolare per migliorare le strutture della produzione e per diversificarla, nonché per aumentarne la produttività soprattutto con azioni a breve termine.
Tali azioni di sviluppo possono comprendere alcune ricerche applicate, nel quadro di progetti integrati;
c) investimenti d'infrastruttura economica e sociale, ivi inclusa l'infrastruttura per agevolare l'insediamento delle industrie e dell'artigianato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-1-4