Prtotocollo n. 6

Art. 1

In vigore dal 12 gen 1971
PROTOCOLLO N. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunità Le Alte Parti contraenti, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: Gli investimenti previsti all' della Convenzione comprendono: a) investimenti direttamente produttivi, in particolare nei settori industriale e turistico; b) azioni di sviluppo che interessano l'economia rurale, in particolare per migliorare le strutture della produzione e per diversificarla, nonché per aumentarne la produttività soprattutto con azioni a breve termine. Tali azioni di sviluppo possono comprendere alcune ricerche applicate, nel quadro di progetti integrati; c) investimenti d'infrastruttura economica e sociale, ivi inclusa l'infrastruttura per agevolare l'insediamento delle industrie e dell'artigianato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-1-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo