Prtotocollo n. 6
Art. 3
In vigore dal 12 gen 1971
La cooperazione tecnica generale prevista all' della Convenzione comprende in particolare:
a) l'assegnazione di borse di studio, di tirocinio e d'insegnamento per corrispondenza per la formazione ed il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati associati, da attuare in linea di massima in detti Stati;
b) l'organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati associati, in particolare per il personale dei servizi e degli stabilimenti pubblici degli Stati associati o delle imprese;
c) l'invio negli Stati associati, dietro loro richiesta, di esperti, consiglieri, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati associati, per una determinata missione e per un periodo limitato;
d) la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni;
e) l'organizzazione di sessioni di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati e di sessioni di perfezionamento per funzionari di detti Stati;
f) studi settoriali;
g) studi riguardanti le prospettive ed i mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati associati o relativi a problemi che interessano gli Stati associati nel loro insieme;
h) l'informazione generale e la documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunità, nonché la buona realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-pn-3-4